Bancarotta semplice all’amministratore che fa fallire la società per prassi inique
Risponde del reato se è consapevole della delicata situazione, ma resta ancorato a una prassi operativa che implica solo costi di gestione notevoli
La Cassazione, nella sentenza n. 8544/2019, ha stabilito che risponde di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto della società provocato dal fatto di avere omesso di richiederne il fallimento (ex artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 del RD 267/1942) l’amministratore che, pur consapevole della delicata situazione della società, resta ancorato a una prassi operativa (nella specie, quella di sub incaricare terzi dell’intermediazione immobiliare oggetto dell’unico contratto di cui la società fallita era titolare) che non lascia residui margini di profitto alla società, comportando solo costi di gestione notevoli; prassi strutturalmente destinata a generare difficoltà finanziarie e che sarebbe doveroso affrontare da parte di chi ricopre incarichi di gestione societaria.
Al contrario, ...
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