Doppia imposizione per il reddito estero nel regime forfetario
Imposta pagata all’estero non detraibile da quella italiana perché il reddito è soggetto a sostitutiva e non concorre a formare il reddito complessivo
Con la risoluzione n. 36, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’imposta versata all’estero per un reddito assoggettato in Italia al regime forfetario ex L. 190/2014 non può essere recuperata attraverso il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 del TUIR in quanto il reddito è assoggettato a imposizione sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Il caso specifico esaminato riguarda le prestazioni rese da un avvocato italiano in regime forfetario a una società sammarinese, la quale, al momento del pagamento dei compensi, ha applicato una ritenuta del 20% in base all’art. 14, § 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino (L. 19 luglio 2013 n. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41