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Doppia imposizione per il reddito estero nel regime forfetario

Imposta pagata all’estero non detraibile da quella italiana perché il reddito è soggetto a sostitutiva e non concorre a formare il reddito complessivo

/ Paola RIVETTI

Sabato, 16 marzo 2019

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Con la risoluzione n. 36, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’imposta versata all’estero per un reddito assoggettato in Italia al regime forfetario ex L. 190/2014 non può essere recuperata attraverso il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 del TUIR in quanto il reddito è assoggettato a imposizione sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Il caso specifico esaminato riguarda le prestazioni rese da un avvocato italiano in regime forfetario a una società sammarinese, la quale, al momento del pagamento dei compensi, ha applicato una ritenuta del 20% in base all’art. 14, § 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino (L. 19 luglio 2013 n. ...

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