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Rivalsa IVA per accertamento verso la «stabile» del cessionario anche se costituita dopo l’operazione

/ REDAZIONE

Martedì, 19 marzo 2019

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Un soggetto passivo IVA che abbia ceduto beni nei confronti di un soggetto non residente, il quale, successivamente, ha costituito in Italia una stabile organizzazione, può esercitare la rivalsa per l’imposta dovuta a seguito di accertamento, ai sensi dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72, nei confronti di quest’ultima, anche se la fattura originaria è stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 10 pubblicato ieri.

L’art. 60 comma 7 del DPR 633/72 prevede la possibilità, per il cedente o prestatore, di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti, purché il medesimo cedente o prestatore abbia provveduto al pagamento dell’imposta o maggiore imposta accertata, nonché al pagamento delle sanzioni e degli interessi.

Secondo il principio di diritto n. 10, dunque, nella specifica ipotesi in cui il cessionario non residente abbia originariamente effettuato l’acquisto dei beni tramite la propria posizione IVA e abbia costituito solo successivamente un stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il diritto di rivalsa di cui al comma 7 dell’art. 60 citato può essere esercitato dal cedente nei confronti di quest’ultima.

La stabile organizzazione, a sua volta, potrà detrarre l’imposta entro il termine biennale previsto dalla medesima disposizione, vale a dire, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione.

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