ACCEDI
Giovedì, 19 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

La Cassazione si contraddice sui poteri del giudice in caso di licenziamento

Non è chiaro se la reintegrazione debba essere sempre disposta in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo

/ Luca NEGRINI

Giovedì, 21 marzo 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nel giro di qualche mese i giudici di legittimità si sono espressi in modo opposto in merito all’interpretazione del comma 7 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per quanto riguarda la discrezionalità del giudice nel determinare le conseguenze della manifesta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

A maggio del 2018, con la sentenza n. 10435, nello stabilire che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento riguarda anche la violazione dell’obbligo di repechage, la Cassazione aveva affermato che la disposizione dell’art. 18 attribuisce al giudice un potere discrezionale di disporre la reintegrazione in luogo dell’indennità risarcitoria una volta accertata la manifesta illegittimità del licenziamento.
Secondo

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU