La Cassazione si contraddice sui poteri del giudice in caso di licenziamento
Non è chiaro se la reintegrazione debba essere sempre disposta in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo
Nel giro di qualche mese i giudici di legittimità si sono espressi in modo opposto in merito all’interpretazione del comma 7 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per quanto riguarda la discrezionalità del giudice nel determinare le conseguenze della manifesta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A maggio del 2018, con la sentenza n. 10435, nello stabilire che la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento riguarda anche la violazione dell’obbligo di repechage, la Cassazione aveva affermato che la disposizione dell’art. 18 attribuisce al giudice un potere discrezionale di disporre la reintegrazione in luogo dell’indennità risarcitoria una volta accertata la manifesta illegittimità del licenziamento.
Secondo
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