Il comportamento concludente prevale sull’errore nel quadro VO
Spetta al contribuente provare l’adozione di modalità incompatibili con l’opzione comunicata
Nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA i contribuenti sono tenuti a comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e imposte dirette, a fronte delle scelte adottate durante il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, qualora sia stata erroneamente barrata la casella relativa a un’opzione in concreto non esercitata, sembra possibile ritenere prevalente il comportamento concludente rispetto all’errata comunicazione operata in sede dichiarativa.
Al riguardo, è opportuno ricordare che sia l’opzione che la revoca “di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili” (art. 1 comma 1 del DPR 442/97).
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