Dall’Agenzia rettifica ai chiarimenti sui costi capitalizzati del brevetto per il bonus R&S
Con la risposta a interpello n. 86 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la risposta n. 73/2019.
Si ricorda che la risposta del 13 marzo scorso ha chiarito che, ai fini del calcolo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, i costi capitalizzati dei brevetti rilevano secondo il principio di competenza ex art. 109 del TUIR nei singoli periodi d’imposta, a prescindere dalla decorrenza del processo di ammortamento.
Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media (si veda “Per il bonus R&S i costi capitalizzati del brevetto rilevano nei singoli periodi” del 14 marzo 2019).
Con la risposta n. 86, l’Agenzia aggiunge questa specificazione: “In relazione alle spese agevolabili, nel ribadire che le precisazioni seguenti non implicano in alcun modo l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività asseritamente qualificate dal soggetto istante come attività di ricerca e sviluppo, si ricorda che, come chiarito dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018. n. 87, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza, tanto ai fini della calcolo della media storica e tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato «... solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio»”.
Viene inoltre precisato che i costi dei materiali per realizzare prototipi non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 del citato art. 3 vigente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
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