ACCEDI
Lunedì, 10 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Disciplinate le erogazioni liberali tramite credito telefonico

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 marzo 2019

x
STAMPA

Con il DM 5 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 di ieri, 27 marzo, sono state disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali che possono essere effettuate tramite credito telefonico, in attuazione dell’art. 1, commi 49-52, della L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Tali erogazioni liberali sono destinate alle:
- ONLUS, di cui all’art. 10 del DLgs. 461/97;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della L. 383/2000;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS.

Le erogazioni liberali in esame possono essere effettuate:
- da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l’utilizzo del credito telefonico dell’utente stesso;
- anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, sia in genere alle attività istituzionali dei soggetti beneficiari;
- solo tramite l’utilizzo di una numerazione permanente definita dal Piano nazionale di numerazione (PNN).

Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi di cui al decreto in esame non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.

A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all’art. 45 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni del decreto in esame troveranno applicazione nei confronti degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del DLgs. 117/2017, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Da un punto di vista fiscale, come stabilito dai commi 51 e 52 dell’art. 1 della L. 124/2017, gli importi delle erogazioni liberali in esame:
- sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA;
- non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

TORNA SU