Invio della denuncia di variazione INAIL da valutare con attenzione
La denuncia di variazione deve essere effettuata quando termina una lavorazione, ne inizia un’altra o si modifica l’unica lavorazione in essere
L’obbligo di denunciare le variazioni di rischio assicurativo è previsto dall’art. 12 comma 3 del DPR 1124/65, il quale prevede che i datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
Il problema dell’invio della denuncia di variazione è assai spinoso poiché non sempre è chiaro agli stessi operatori quando essa debba essere inviata.
La denuncia di variazione deve essere effettuata nel momento in cui:
- termina una lavorazione in corso;
- ne inizia un’altra;
- si modifica l’unica lavorazione in essere.
In realtà il problema è più complesso poiché spesso il cambiamento di una lavorazione in termini INAIL non è legato a un mutamento del rischio se non in senso strettamente assicurativo.
Si prenda ad esempio un datore di lavoro che effettua attività di autotrasporto conto terzi e ha due meccanici che effettuano la manutenzione dei mezzi aziendali. In tal caso, l’attività è complementare e quindi segue la lavorazione principale, come del resto è addirittura previsto espressamente dalla voce di tariffa 9121. Nel momento in cui però il datore di lavoro inizia a effettuare la manutenzione anche a mezzi di terzi vi è una variazione di rischio in quanto risulta applicabile anche la voce 6412 riferita all’officina meccanica.
Infatti, le lavorazioni complementari sono solo quelle effettuate per lo stesso datore di lavoro (stessa partita IVA) e quindi nel caso di specie ovviamente vi è una variazione di rischio.
Tale mutamento deve essere assolutamente denunciato poiché il tasso previsto per la voce 6412 è notevolmente inferiore rispetto a quello previsto per la voce 9121 (37,26 contro 80,18 per mille nella Gestione Industria).
A tale proposito, l’art. 10 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con DM 27 febbraio 2019 prevede che la variazione decorra dalla data in cui è avvenuta, con una sola eccezione prevista al terzo comma: infatti, in caso di tardata od omessa presentazione delle denunce di variazione che abbia comportato la liquidazione e il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.
Nel caso di specie, la mancata denuncia riferita alla lavorazione di officina per terzi è proprio un caso di omessa denuncia di variazione riferita ad attività meno costosa e di conseguenza, quando il datore di lavoro se ne accorgerà, non potrà recuperare i premi versati in più poiché la variazione decorerà dal corrente.
Vi sono poi casi in cui una variazione viene inviata ma non dovrebbe esserlo e si rischia di ingenerare un’errata classificazione.
Si prenda, quale esempio, un’azienda produttrice di vini che apre un laboratorio volto al controllo qualità della propria produzione che, in precedenza, veniva affidata a terzi. Nella convinzione di dover denunciare una variazione, l’azienda comunica all’Istituto assicuratore di aprire un laboratorio di analisi merceologica senza specificare che si tratta, in realtà, di controllo qualità riferito alla propria produzione.
Se l’INAIL apre la voce 0620 riferita al controllo di qualità del prodotto che presenta un tasso assai inferiore a quello previsto per la produzione vinicola (13,63 contro 32,78 per mille nell’Industria), il concreto rischio è che vengano richiesti in sede ispettiva gli arretrati di premio non corrisposti dal datore di lavoro maggiorati dalle sanzioni civili.
In tal caso, infatti, il datore di lavoro ha presentato una denuncia di variazione non dovuta poiché nessuna nuova attività era prevista, stante che la lavorazione di controllo qualità eseguita per conto proprio è compresa nella lavorazione principale.
Gli esempi presentati servono a far comprendere che, anche qualora si tratti di modifiche apparentemente rilevanti, è necessario effettuare un’attenta ponderazione circa la necessità di inviare una denuncia di variazione all’INAIL.
Va ricordato, peraltro, che ove il datore di lavoro non abbia inviato propriamente una denuncia di variazione ma abbia fatto pervenire all’Istituto una denuncia di lavoro temporaneo riportante lavorazioni diverse da quelle già in essere e la sede INAIL non abbia provveduto a richiedere una denuncia di variazione, quest’ultima si considera presentata.
In tal caso, dunque, vale il disposto dell’art. 10 comma 1 e la variazione decorrerà dalla data in cui è avvenuta; pertanto l’INAIL potrà richiedere i premi arretrati nei termini prescrizionali ma senza l’addebito di sanzioni civili.
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