Confermato lo stralcio del 10% dell’imposta in sede di rinvio
Anche nel caso in cui il contribuente abbia vinto in due gradi di merito, se, al 24 ottobre 2018, erano pendenti i termini per la riassunzione in rinvio della causa ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 546/92 a seguito della sentenza della Cassazione (che ha accolto il ricorso in Cassazione delle Entrate), la lite, per l’intero, è definibile ottenendo, oltre allo stralcio di sanzioni e interessi, il solo abbattimento del 10% dell’imposta.
Lo ha ribadito ieri l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 84 pubblicata ieri, confermando quanto già specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello di domanda.
Tale interpretazione prende le mosse dal fatto che, da un lato, la sentenza di cassazione con rinvio pone nel nulla tutte le precedenti sentenze, sia in caso di rinvio in primo grado che in secondo grado, salvi i giudicati interni, dall’altro, la lite risulta essere così “iscritta” al primo grado di giudizio, applicandosi il comma 1-bis dell’art. 6 del DL 119/2018.
Nel momento in cui è depositata la sentenza di cassazione con rinvio, e i termini per riassumere non sono spirati, è come se il processo, nuovamente, pendesse in primo grado.
Rammentiamo che il termine per presentare domanda di definizione e per effettuare il pagamento di tutte le somme o della prima rata scade il 31 maggio 2019.
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