Nomina del gestore della crisi come commissario giudiziale non sempre opportuna
Va salvaguardato il bilanciamento dei contrapporti interessi quando è il debitore stesso a richiedere la sospensione di esecuzioni forzate in corso
Il decreto del 22 maggio 2026 del Tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile la domanda e aperta la procedura di concordato minore – si presume da una prima lettura del testo del provvedimento in esame – in continuità aziendale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 74 comma 1 e 78 del DLgs. 14/2019.
La pronuncia affronta e risolve, offrendo e restituendo una interessante soluzione interpretativa, una particolare questione avente carattere squisitamente procedurale, afferente, nello specifico, alla nomina del commissario giudiziale nelle procedure di concordato minore e, ancor più specificatamente, alla nomina di tal professionista nelle fattispecie di cui all’art. 78 comma 2-bis del CCII.
Ai sensi del citato art. 78 comma 2-bis del CCII, con il decreto di apertura della procedura di concordato minore, il giudice nomina il commissario giudiziale, perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:
- è stata disposta, ex art. 78 comma 2 lett. d) del CCII, la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- è proposta domanda di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74 comma 1 del CCII, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112 comma 2 del CCII;
- la nomina è richiesta dal debitore.
Nel caso di specie, il debitore ricorrente aveva domandato che venissero disposte, ex art. 78 comma 2 lett. d) del CCII, le misure cautelari e protettive, con contestuale ordine, in un’ottica finalisticamente orientata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata idonei a pregiudicare la fattibilità della propria proposta concordataria e aveva nel merito formulato una proposta in continuità da omologarsi ai sensi dell’art. 112 comma 2 del CCII (con applicazione della regola distributiva della relative priority rule e, dunque, della distribuzione del surplus della continuità nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione). Non di meno aveva chiesto, al contempo, che il giudice non nominasse in ogni caso il commissario giudiziale o, in subordine, ove ne ravvisasse la necessità, che lo nominasse confermando la persona del medesimo gestore della crisi, per il tramite e con l’ausilio del quale la domanda di concordato minore era stata presentata.
Con il decreto di apertura della procedura, qui in commento, il Tribunale di Torino, non soltanto ha ritenuto di dover (e, dunque, di non semplicemente poter) nominare il commissario giudiziale, allorché rilevata la sussistenza di entrambe le condizioni di cui all’art. 78 comma 2-bis lett. a) e b) del CCII, ma ha ravvisato anche l’inopportunità di confermare, in sede di nomina, la persona del medesimo gestore della crisi, ritenendo, per contro, necessario procedere con la nomina di un diverso professionista.
Sotto quest’ultimo profilo, il Tribunale di Torino, pur osservando in linea di principio come, in effetti, l’art. 65 comma 3 del CCII expressis verbis preveda che i compiti del commissario giudiziale nelle procedure di cui all’art. 65 comma 1 del CCII (e, dunque, anche nelle procedure di concordato minore in continuità ex art. 74 comma 1 del CCII, che qui ci occupano) siano svolti dall’OCC e, quindi, dal gestore della crisi e pur non escludendo, sempre in linea di principio, che il giudice, anche nelle fattispecie di cui all’art. 78 comma 2-bis del CCII, possa nominare, quale commissario giudiziale, lo stesso gestore della crisi, allorché e purché “abbia l’iscrizione nell’Elenco degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure di cui all’art. 356 del CCII, che è requisito per la nomina a Commissario giudiziale (art. 358 CCII)”, non di meno, richiamando un precedente del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2023 (che ha ritenuto di poter condividere), ha rilevato come la “concentrazione delle funzioni di assistenza al debitore nella gestione della crisi e di commissario giudiziale” risulti “non opportuna”, ad esclusiva salvaguardia del bilanciamento dei contrapporti interessi, “quando è il debitore stesso a richiedere […] la sospensione di esecuzioni forzate in corso”.
La pronuncia appare, pertanto, degna di nota, avendo restituito agli interpreti e agli operatori una interessante interpretazione dell’art. 78 comma 2-bis del CCII, implementandone e, in un certo senso, felicemente chiarendone il delicato ed articolato contenuto operativo.
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