Danno da provare nella compensazione di un credito postergato
Il Tribunale di Firenze esamina un caso complesso sulla postergazione dei finanziamenti soci in cui il curatore fallimentare ha chiesto il risarcimento
Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 2780/2025, esamina un caso complesso, ma interessante, in materia di postergazione dei finanziamenti dei soci di una srl fallita (Alfa srl).
Due soci di Alfa srl, infatti, ottenevano il “rimborso” dei finanziamenti postergati per circa 200.000 euro non direttamente, ma cedendo questo credito a un’altra società (Beta srl) che era partecipata da Alfa srl e da questa aveva ricevuto un finanziamento per circa un milione di euro.
Beta srl, una volta acquisito il credito verso Alfa srl, lo portava in compensazione parziale del debito che aveva verso quest’ultima in ragione dell’obbligo di restituzione del finanziamento erogatole da Alfa srl in qualità di socia.
Il curatore del fallimento di Alfa srl riteneva che l’operazione non fosse altro che un rimborso indiretto effettuato nonostante la postergazione di cui all’art. 2467 c.c. e in violazione della par condicio creditorum; agiva, quindi, in giudizio contro soci e amministratori di Alfa srl per ottenere un risarcimento danni pari ai circa 200.000 euro.
Contro tali rilievi, i soci di Alfa srl evidenziavano, tra l’altro, come la descritta operazione di compensazione non avesse rappresentato un danno per Alfa srl poiché le avrebbe consentito di realizzare (per il suddetto ammontare) un suo credito che, di contro, avrebbe dovuto essere interamente svalutato in ragione della condizione di sostanziale insolvenza in cui versava anche Beta srl, che di lì a poco sarebbe fallita.
Rispetto a tale questione i giudici fiorentini osservano, in primo luogo, come debba considerarsi appurato che i soci di Alfa srl, in relazione al proprio credito, avessero ottenuto un pagamento benché le condizioni patrimoniali della società non lo consentissero; al riguardo si osserva, infatti, che il carattere oneroso della cessione (di cui i soci convenuti affermavano non esservi dimostrazione) ben poteva presumersi, trattandosi di un elemento normale del contratto non contraddetto da alcuna prova contraria.
Tuttavia, il pagamento veniva ottenuto non come rimborso dei loro finanziamenti, ma come corrispettivo della cessione dei loro crediti, e questo corrispettivo non era stato pagato da Alfa srl ma da Beta srl.
A fronte di ciò, osserva il Tribunale di Firenze, l’ordinamento non tollera che, in presenza di una società in difficoltà, i suoi soci soddisfino le loro ragioni di credito prima degli altri creditori, ma questa misura non presenta finalità punitiva nei confronti dei soci. Più semplicemente, non si ammette che le poche risorse di cui quella società disponga vadano a compensare chi ha assunto il rischio d’impresa prima che i terzi, trasferendo interamente su questi il rischio medesimo.
Nel caso di specie l’operazione, dal punto di vista finanziario, non determinava alcuna fuoriuscita di denaro da parte di Alfa srl, atteso che i suoi soci ricevevano il pagamento da Beta srl, e, sul piano patrimoniale, determinava, oltre all’estinzione di quel debito, la riduzione del credito di Alfa srl verso Beta srl.
Peraltro, anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.
In tale ipotesi, tuttavia, proprio perché l’estinzione del debito non avviene tramite trasferimento di denaro, ma con l’estinzione di un controcredito, sarebbe stato necessario, per affermare una riduzione dell’attivo disponibile da riservare agli altri creditori, che questo fosse a sua volta esigibile; perché in caso contrario esso avrebbe rappresentato una voce dell’attivo fittizia, tale da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla.
E proprio questo sembra il profilo che orienta il Tribunale verso il rigetto della richiesta del curatore fallimentare.
Infatti, si osserva come, per valorizzare il fatto che Alfa srl avesse estinto un suo debito inesigibile dal punto di vista dei soci creditori, il curatore avrebbe dovuto allegare, come condotta di mala gestio, la compensazione operata verso Beta srl anziché una mai avvenuta restituzione di finanziamenti dei soci.
Inoltre, una volta ritenuto assodato che il credito di Alfa srl verso Beta srl non avrebbe mai potuto essere realizzato per lo stato economico finanziario anche di quest’ultima società, si afferma che, in assenza di contrarie deduzioni, l’estinzione per compensazione del controcredito di Alfa srl, a prescindere dal suo carattere lecito o illecito, non provocava alcun danno, dal momento che l’unico esborso risultava sostenuto da Beta srl e avendo Alfa srl solo ridotto un credito comunque inesigibile.
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