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LAVORO & PREVIDENZA

Esclusa l’indennità onnicomprensiva per il lavoratore a progetto in realtà subordinato

L’accertamento della natura subordinata consegue alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle modalità della sua esecuzione

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 7 agosto 2026

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Con la sentenza n. 24479/2026, la Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale che era sorto al suo interno in merito alle conseguenze risarcitorie connesse all’accertamento della natura subordinata di un rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 del DLgs. 276/2003, quindi di un lavoro a progetto.
Tale forma di collaborazione coordinata e continuativa, riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, è stata abrogata nel 2015 dal DLgs. 81/2015.

La vecchia normativa, all’art. 69 comma 1 del DLgs. 276/2003, stabiliva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto erano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Inoltre, il successivo comma 2 prevedeva che qualora fosse stato accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 configurasse, in realtà, sin dall’origine, un rapporto di lavoro subordinato, lo stesso venisse trasformato in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

In giurisprudenza si sono creati due orientamenti contrapposti: il primo riteneva applicabile a tale ultima fattispecie l’indennità ex art. 32 comma 5 della L. 183/2010 (ad esempio, Cass. n. 24100/2019; si veda “Indennità onnicomprensiva anche con conversione di co.co.pro. illegittimo” del 27 settembre 2019); il secondo, invece, la escludeva (cfr. Cass. n. 20333/2025). Tale disposizione, anch’essa abrogata dal DLgs. 81/2015, prevedeva un’indennità risarcitoria per i casi di conversione del contratto a tempo determinato.

I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno fatto chiarezza, affermando che la fattispecie prevista dall’art. 69 comma 2 del DLgs. 276/2003 non può comportare l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfetaria prevista dall’art. 32 comma 5 della L. 183/2010, ciò in quanto non si tratta di un’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato. L’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue infatti, in tale ipotesi, alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma consegue alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione.

Si evidenzia, anche sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2011, che la disposizione di cui al comma 5 del citato art. 32 va interpretata “nel senso della riferibilità alla sola ipotesi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Ne deriva che alla stessa non sono riconducibili le ipotesi in cui la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato consegua alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo privo dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso del lavoro a progetto, tale situazione si verificava in assenza di un valido progetto (art. 69 comma 1 del DLgs. 276/2003) o quando il rapporto era stato formalizzato dalle parti come collaborazione a progetto ma, di fatto, ab origine, era stato eseguito come un rapporto di lavoro subordinato, presentandone le peculiarità.
In queste ipotesi, non vi è alcuna conversione, bensì una riqualificazione ex lege del rapporto.
Ne deriva che “all’accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 del DLgs. 276/2003 non consegue l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32 comma 5 della L. 183/2010”.

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