Indennità onnicomprensiva anche con conversione di co.co.pro. illegittimo
La Cassazione ha fornito un’interpretazione estensiva della disposizione ex art. 32, comma 5 della L. 183/2010
Con la pronuncia n. 24100, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha chiarito che il regime indennitario, previsto dalla L. 183/2010 all’art. 32, comma 5, si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo ravvisando in tale fattispecie le condizioni di applicabilità della norma, che sono la natura a tempo determinato del contratto di lavoro e la presenza di un fenomeno di conversione.
La citata disposizione (oggi sostituita, fermo il suo contenuto, dall’art. 28, comma 2, del DLgs. 81/2015) stabilisce che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
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