Inefficace il pagamento del debitor debitoris all’assegnatario del credito pignorato
Rileva la dichiarazione di fallimento e non l’anteriorità dell’assegnazione
La pronuncia della Cassazione n. 30032/2025 ha ribadito che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 del RD 267/42, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorità dell’assegnazione.
Tale assegnazione, disposta “salvo esazione”, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, e pertanto l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, in quanto eseguito dopo il fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia.
Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato (fatta eccezione per l’ipotesi ex art. 56 del RD 267/42) non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente al fallimento, ma anche da qualsiasi atto estintivo (pure se indirettamente) di un debito a lui riferibile, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore (del fallito) destinatario dell’assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (Cass. nn. 1227/2016 e 7508/2011). In tale ipotesi, il pagamento eseguito dal terzo debitore determina un duplice effetto satisfattivo, estinguendo al tempo stesso tanto il suo debito nei confronti del debitore assoggettato ad esecuzione quanto il debito di quest’ultimo nei confronti del creditore assegnatario.
All’inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore procedente) non si accompagna anche l’inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito (del fallito) oggetto di assegnazione al creditore procedente.
Ne consegue che il pagamento di quest’ultimo debito (da parte del debitor debitoris) è eseguito all’unico soggetto legittimato, il relativo credito è trasferito, a mezzo del provvedimento di assegnazione, al creditore precedente, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.) e il curatore del fallimento una volta che il credito del fallito è stato assegnato, non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, al quale non corrisponde un credito del fallito (Cass. n. 25421/2015).
Analogamente, una volta che il terzo debitore ha eseguito il pagamento, non trova applicazione l’art. 44 comma 2 del RD 267/42, non trattandosi, sul piano giuridico, di pagamento (di un debito verso il fallito) eseguito in favore dello stesso dopo il fallimento.
Ne consegue che l’obbligo di restituzione non riguarda il terzo debitore assegnato che abbia eseguito il pagamento, ma soltanto il creditore assegnatario il quale, avendo ricevuto il pagamento (dopo il fallimento) di un debito del fallito, è, come tale, tenuto, in ragione della sua inefficacia (art. 44 comma 1 del RD 267/42), alla reintegrazione del patrimonio del fallito (Cass. n. 7508/2011).
Nell’ipotesi di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, in definitiva, l’azione con la quale il curatore fa valere l’inefficacia, ai sensi dell’art. 44 comma 1 del RD 267/42, del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha per oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti del solo accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell’atto solutorio (Cass. nn. 14779/2016 e 25421/2015).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941