Pronte le regole CBAM per il periodo definitivo dal 1° gennaio 2026
Pubblicati i Regolamenti attuativi e annunciata la prossima estensione del meccanismo a ulteriori categorie merceologiche
È ormai imminente la conclusione del periodo transitorio di applicazione del CBAM e l’inizio, dal 1° gennaio 2026, del regime definitivo che comporterà una serie di nuovi obblighi e adempimenti a carico degli importatori di merci CBAM.
L’aspettativa di un autunno complesso in vista degli importanti interventi legislativi volti, da un lato, a semplificare e, dall’altro, a dare piena attuazione al meccanismo (si veda “Semplificazioni Omnibus I all’ultimo miglio per il CBAM” del 18 settembre 2025) è stata soddisfatta con la pubblicazione, in sequenza, del modificativo del Regolamento quadro CBAM e una serie di Regolamenti di esecuzione.
Nel primo caso, lo scorso 17 ottobre è stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2025/2083 che ha recepito le semplificazioni approvate dal Parlamento europeo lo scorso settembre. Tra le principali: esenzione de minimis per importazioni annue di merci CBAM sotto la soglia delle 50 tonnellate; deroga transitoria per i richiedenti lo status di dichiarante autorizzato CBAM, per cui gli operatori avranno tempo per richiedere l’autorizzazione entro il 31 marzo 2026 continuando a importare anche superando la soglia delle 50 tonnellate, fino alla decisione dell’autorità (si noti che è comunque richiesto di presentare la domanda prima della prima importazione in caso ci si aspetti che la stessa sia superata in corso d’anno); inizio vendita dei certificati CBAM slittato a febbraio 2027 e scadenza per la prima dichiarazione annuale posticipata al 30 settembre 2027.
In relazione ai Regolamenti di esecuzione, le bozze diffuse tra novembre e dicembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 dicembre e forniscono chiarimenti tecnici rispetto a diversi ambiti, tra i quali si segnalano l’applicazione dei principi di verifica e le modalità di accreditamento degli enti verificatori delle emissioni, i metodi di calcolo delle emissioni, il calcolo e il prezzo dei certificati CBAM e le modalità per determinare l’adeguamento del numero dei certificati CBAM da restituire per tener conto dell’assegnazione di quote gratuite nel sistema ETS (Emission Trading System) dell’Ue.
Oltre alle modifiche e specifiche fornite con gli atti sopra richiamati, è di particolare interesse e portata la proposta di revisione del Regolamento CBAM, pubblicata in bozza lo scorso 17 dicembre, relativa all’ampliamento dell’ambito di applicazione del meccanismo e al potenziamento delle misure anti-elusive quali obblighi di comunicazione più rigorosi e maggiori controlli sulla tracciabilità della filiera.
La ragione che ha portato la Commissione a proporre l’estensione dei settori interessati dalla normativa trova fondamento nel rischio concreto, segnalato dagli stessi operatori del settore, di rilocalizzazione delle attività produttive (carbon leakage) dei c.d. “prodotti a valle” (ossia che contengono una quota significativa di merci CBAM) nei Paesi extra Ue a seguito di una doppia spinta sui costi: da un lato si prevede che la crescente ambizione climatica dell’Ue e la progressiva eliminazione delle quote gratuite nell’ambito del sistema ETS aumenteranno il costo delle materie prime unionali, dall’altro la progressiva introduzione del CBAM aumenterà il costo delle materie prime importate.
L’intenzione della Commissione è quella di prevenire il rischio di carbon leakage includendo nell’ambito di applicazione del CBAM, a partire dal 1° gennaio 2028, 180 nuove categorie merceologiche tra le quali si segnalano, a titolo esemplificativo: altri prodotti del capitolo 73 della tariffa doganale (ad oggi non inclusi) viteria di rame (voce 7415); alcuni oggetti e macchinari classificati nei capitoli 83 e 84; motori e trasformatori delle voci 8501 e 8504; macchinari per la saldatura della voce 8515; cavi della voce 8544; autoveicoli per il trasporto merci della voce 8704, relativi telai e parti (voci 8706 e 8708); altri veicoli della voce 8716; alcuni aghi e accessori della voce 9018; analizzatori di gas e fumi della voce 9027; sedili, mobili e prefabbricati del capitolo 94.
La proposta della Commissione relativa all’ampliamento del campo di applicazione dovrà seguire il consueto iter di approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Tali organismi saranno altresì chiamati ad esaminare un’ulteriore proposta della Commissione, pubblicata lo scorso 17 dicembre, relativa all’istituzione del “Fondo temporaneo per la decarbonizzazione”, ossia una misura di sostegno finanziario per le imprese esposte ad un rischio di perdita di quote di mercato in Paesi terzi dove le merci unionali potrebbero essere sostituite da alternative più economiche e a più alta intensità di emissioni provenienti da altri Paesi o territori.
In conclusione, e a differenza di altre misure unionali in ambito ambientale, il CBAM è qui “per restare”, volge senza indugio verso il 1° gennaio e pone le basi, in prospettiva, per diventare uno strumento strutturato e con un ambito di applicazione sempre più ad ampio raggio.
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