La domanda di definizione delle liti non è revocabile
Non rileva che l’Ufficio possa ancora opporre il diniego
Con la sentenza n. 8555 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato un principio inerente alla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 11 del DL 50/2017, che può essere esteso all’art. 6 del DL 119/2018.
I giudici hanno sancito che la domanda di definizione della lite, una volta presentata, non può essere revocata. Come affermato in pregressi arresti, la dichiarazione di voler fruire di una sanatoria non è una mera esternazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà frutto di scelta ed autodeterminazione, quindi, salvi i casi di errori manifesti e riconoscibili, non può essere revocata.
Non è stata accolta la tesi della difesa, secondo cui la possibilità di revocare la domanda di definizione scaturiva dal fatto che l’Agenzia delle Entrate non aveva ancora ...
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