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Abbandono del contraddittorio senza perdita della sospensione dei 90 giorni

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 marzo 2019

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I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8643 depositata ieri, hanno affermato che la sospensione dei termini di impugnazione conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento per adesione prevista dal DLgs. 218/97 non viene meno nel caso in cui la parte abbia abbandonato il contraddittorio originariamente instaurato, non presentandosi agli incontri successivi.

I giudici valorizzano la volontà espressa dalla parte e infatti richiamano l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui solo la revoca espressa della domanda di adesione interrompe la sospensione del termine per impugnare.

L’abbandono del contraddittorio potrebbe dipendere da cause diverse dalla volontà di non definire, quale ad esempio una causa di forza maggiore.

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