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Accertamento anticipato nullo anche per i tributi locali

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 marzo 2019

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Con la sentenza 28 marzo 2019 n. 8654, la Corte di Cassazione ha precisato che il termine dilatorio previsto dall’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 si applica anche per le verifiche eseguite dagli enti locali.

A mente dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima di sessanta giorni dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo. Durante tale termine il contribuente può comunicare eventuali osservazioni e richieste, le quali devono essere valutate dagli uffici impositori ove procedano con l’emissione dell’atto di accertamento.

Nel caso deciso, l’ente locale aveva emesso l’avviso di accertamento decorsi solo cinque giorni dall’accesso, quindi senza rispettare il termine previsto dalla norma richiamata. Tuttavia, i giudici di merito avevano respinto le richieste del contribuente di dichiarare illegittimo l’avviso, ritenendo inapplicabile la norma in questione, poiché si trattava di una verifica eseguita da un ente locale.

I giudici della Cassazione, dopo aver chiarito che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 riguarda le verifiche eseguite da “organi di controllo” in genere, hanno precisato che “è indubbio che le regole di garanzia valgano anche per gli enti locali (i quali, come emerge dall’art. 1 della medesima legge hanno l’obbligo di adeguare «i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge») nonché, in forza di evidente identità di ratio, per le società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi (per quanto in questa sede più direttamente rileva) i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile”.

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