Necessaria l’impugnazione del licenziamento anche quando la comunicazione è viziata
La Cassazione, con sentenza n. 8660 depositata ieri, ha chiarito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, anche quando la relativa comunicazione risulti viziata per non aver il datore di lavoro provveduto ad avviare la procedura preventiva prevista dall’art. 7 comma 1 della L. 604/66.
Tale disposizione, come riformata dall’art. 1 comma 40 della L. 92/2012, stabilisce infatti che, ferma l’applicabilità per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo dell’art. 7 della L. 300/70, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se disposto da un datore di lavoro che possegga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 comma 8 della medesima legge, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmessa per conoscenza al lavoratore; in tale comunicazione devono essere indicati l’intenzione di procedere al licenziamento, i motivi dello stesso e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
Nel caso portato all’attenzione della Corte l’azienda, in violazione del predetto art. 7 comma 1 della L. 604/66, aveva avviato la procedura dinanzi alla DTL in un momento successivo rispetto alla comunicazione del licenziamento al dipendente (due giorni dopo); il lavoratore non aveva però poi impugnato la prima lettera di licenziamento in via stragiudiziale nel termine di 60 giorni, come invece prescritto dall’art. 6 della L. 604/66.
La Corte d’Appello ha così dichiarato il lavoratore decaduto dall’impugnazione, in quanto la legge non prevede nessuna sospensione del termine di impugnazione del licenziamento in caso di attivazione della procedura dinanzi alla DTL.
La Cassazione ha confermato tale decisione, aggiungendo che nonostante la comunicazione del licenziamento, intervenuta prima dell’avvio della procedura presso il DTL, fosse affetta da un vizio procedurale, il lavoratore, non impugnando nei termini, era decaduto da ogni contestazione, quindi anche da quella relativa a tale vizio, per il quale il comma 6 dell’art. 18 della L. 300/70 contempla un’apposita tutela.
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