Estrazione dal deposito IVA senza esterometro per il rappresentante fiscale
Con risposta ad interpello n. 104/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte del rappresentante fiscale di un soggetto non residente e non stabilito in Italia non richiede la presentazione dell’esterometro né l’emissione di autofattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 riguarda, infatti, i soli “soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.
La conseguenza della norma appena citata è che i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione sono esclusi da tale obbligo.
Se i beni estratti dal deposito IVA saranno poi ceduti dal rappresentante fiscale nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia, per tale operazione sarà dovuto l’esterometro (salvo che l’operazione sia documentata, su base volontaria, mediante fattura elettronica veicolata con il Sistema di Interscambio).
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