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Escluso l’utilizzo del plafond per l’acquisizione dell’immobile con contratto d’appalto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 aprile 2019

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Con il principio di diritto n. 14 pubblicato ieri, 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro, che il soggetto passivo avente lo status di esportatore abituale non può avvalersi del plafond IVA per “acquistare” un immobile in esecuzione di un contratto di appalto.

Il principio conferma quanto era stato chiarito nella C.M. n. 145/98, § 7, ossia “il divieto di utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing”.

Si rileva, però, che la prassi amministrativa non sembra allineata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo quest’ultima, infatti, il regime di non imponibilità IVA relativo alle operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali è applicabile anche ai contratti di appalto per la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (cfr. Cass. n. 7504/2016 e Cass. n. 9969/2015).

Trattandosi di operazioni qualificabili come “prestazioni di servizi” e non di “cessioni di beni”, infatti, la Cassazione ha ritenuto non rilevante l’esclusione dall’utilizzo del plafond prevista dall’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 per gli acquisti di fabbricati e aree edificabili.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, altresì, che l’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per beni e servizi “funzionali al ciclo economico dell’impresa”. La dichiarazione di intento può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

Qualora si tratti di servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, tuttavia, si applica il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Essendo una misura antifrode, infatti, tale meccanismo prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA riguardante gli esportatori abituali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, § 9).

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