Non imponibilità agevolata per le dotazioni di bordo di piccola entità
Al fine di provare la messa a bordo non è richiesta l’apposizione del visto doganale
Per le cessioni di cui all’art. 8-bis comma 1 lett. d) del DPR 633/72, aventi a oggetto dotazioni di bordo, è previsto il regime di non imponibilità ai fini IVA, per il quale deve essere fornita prova attestante l’avvenuto rispetto della destinazione agevolata.
Con riguardo a tali cessioni, l’Amministrazione finanziaria ha precisato la circostanza che la non imponibilità IVA deve essere analizzata distinguendo tra:
- beni che, per la loro intrinseca natura, sono normalmente destinati a fungere da provviste e dotazioni di bordo, risultando così suscettibili di utilizzazione univoca (vale a dire beni che, per loro natura, trovano collocazione solo a bordo);
- beni per i quali sia altresì configurabile un uso promiscuo (ad esempio, prodotti alimentari, biancheria, stoviglie, ecc.). ...
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