Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici
Le aliquote contributive ridotte si applicano solo ai periodi afferenti all’apprendistato di primo livello
Nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall’art. 1 comma 773 della L. 296/2006, trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all’apprendistato di primo livello.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, così come regolata dall’art. 43, comma 9 del DLgs. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella “ordinaria”, ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Questo è quanto affermato dall’INPS con il messaggio n. 1478/2019, pubblicato ieri, con ...
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