Niente presunzioni per l’accertamento della distrazione dei beni sociali
Le scritture contabili del fallito, per costituire prova della presenza di beni nell’impresa, devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere integrato da diverse condotte dal momento che l’art. 216 comma 1 del RD 267/1942 fa riferimento sia a quei comportamenti che vanno ad incidere sulle componenti attive del patrimonio, quali la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione e la dissipazione, sia all’esposizione o al riconoscimento di passività inesistenti. Dottrina e giurisprudenza dibattono sulle definizioni di ognuna di tali condotte, con particolare riguardo all’esatto inquadramento della condotta di “distrazione”.
Unitamente alla corretta definizione di ciascun comportamento illecito, si pone il tema della prova dello stesso, non sempre di immediata evidenza come argomentato nella sentenza n. 15789 depositata ieri
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