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Liti su omessi versamenti per la giurisprudenza definibili

Contrasto tra Corte di Cassazione e prassi amministrativa

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 16 aprile 2019

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La definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 6 del DL 119/2018, essendo strutturata sulla falsariga dell’art. 16 della L. 289/2002 (richiamato dall’art. 39 comma 12 del DL 98/2011), riguarda solo le liti su atti sostanzialmente impositivi.
Su tale concetto si registra però un contrasto tra giurisprudenza e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi gli atti solo liquidatori, come l’avviso di liquidazione che, semplicemente, liquida e intima il pagamento di quanto dichiarato dal contribuente stesso nella dichiarazione di successione. Invece, è definibile (e su questo prassi e giurisprudenza concordano) l’avviso di liquidazione che, nonostante sia in tal modo denominato, disconosca i benefici prima casa, oppure riqualifichi gli atti ai sensi

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