La malattia sospende le ferie solo se impedisce il riposo
L’idoneità all’interruzione va valutata caso per caso in relazione a quanto lo stato morboso abbia inciso sulla vita sociale e individuale
L’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore alle ferie annuali, il cui scopo è di garantire il recupero psico-fisico e la partecipazione alla vita familiare e sociale. Un lavoratore che si ammala durante le ferie può chiedere la loro sospensione e riprendere la fruizione in un momento successivo.
Si è arrivati a tale conclusione grazie alle pronunce della Corte Costituzionale ed in particolare con la sentenza n. 616/1987: i giudici dichiararono illegittimo parte dell’art. 2109 c.c. che non prevedeva la possibilità di sospendere le ferie in caso di malattia. Secondo la Consulta, ad essere violati erano sia l’art. 36 Cost. (il lavoratore non avrebbe un periodo congruo per il recupero psico-fisico e la partecipazione alla vita sociale), sia l’art.
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