Rimborsabili solo i contributi soggettivi all’avvocato cancellato dalla Cassa
Con un’ordinanza interlocutoria la Cassazione ha rimesso la questione alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza
Qualora si accerti una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, con conseguente cancellazione dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, è dubbio se al soggetto illegittimamente iscritto all’Albo spetti soltanto il rimborso dei contributi soggettivi ovvero anche dei contributi integrativi.
Sul tema si sofferma la Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 11349 depositata ieri, che, non sussistendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha rimesso la causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
Al riguardo il provvedimento richiama in primo luogo quanto stabilito dalla Cassazione n. 15109/2005, secondo cui l’accertamento da parte del giudice ...
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