L’attività di certificazione può essere valutata dall’organo ispettivo
L’INL esamina alcuni profili procedurali che possono compromettere l’intero iter certificativo
Secondo l’art. 75 del DLgs. 276/2003, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
Quello della certificazione è uno strumento di rilievo, specie nei confronti degli organi ispettivi, atteso che, ai sensi del successivo art. 79, gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali.
In altre parole, viene impedito allo stesso organo ispettivo di mettere in discussione il contenuto della certificazione, se non in conseguenza di apposito ricorso giudiziale.
Infatti, ...
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