Fatture ricevute in ritardo da comunicare nel periodo precedente
Se l’imposta concorre alla liquidazione precedente, l’operazione è riportata nel quadro VP corrispondente
A seguito delle modifiche apportate al DPR 100/98 dall’art. 14 comma 1 del DL 119/2018, è possibile computare in detrazione nel mese precedente l’imposta emergente dalle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per fare un esempio, nell’ipotesi di una cessione di beni consegnati il 26 febbraio 2019, documentata mediante fattura elettronica, il documento transitato per il Sistema di Interscambio potrebbe essere pervenuto al cessionario il 2 marzo 2019. Per effetto del nuovo art. 1 del DPR 100/98, il documento ricevuto è registrato entro il 15 marzo 2019 ed è possibile computare in detrazione l’imposta addebitata in via di rivalsa nella liquidazione relativa al mese di febbraio 2019.
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