Prudenziale l’impugnazione «congiunta» di diniego e sentenza
Anche se si tratta di una facoltà e non di un obbligo, la strada del ricorso unitario è consigliabile
L’art. 6 comma 12 del DL 119/2018 prevede che il diniego della definizione vada notificato entro il 31 luglio 2020 e che tale diniego sia impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia. Con riferimento all’ipotesi in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la stessa disposizione prevede che il diniego alla definizione possa essere impugnato dal contribuente entro lo stesso termine, “unitamente” all’ultima pronuncia giurisdizionale resa.
Se la prima parte della disposizione non pone particolari problemi, sulla seconda parte occorre effettuare ulteriori riflessioni.
Stando al tenore letterale della disposizione (il contribuente “può”) sembra chiaro ...
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