Per la consapevolezza del riciclaggio rilevano i fattori indiretti
Può essere centrale l’estraneità dell’operazione all’oggetto sociale della società
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648-bis comma 1 c.p. – sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità – non essendo, invece, necessario che ciò che viene “ripulito” sia restituito a chi l’aveva inizialmente acquisito e trasferito.
In questo senso si è pronunciata la Cassazione – nella sentenza n. 27848 depositata ieri – in un caso che vedeva coinvolti i legali rappresentanti di due società ed era stato contestato direttamente nei confronti di una srl ai sensi dell’art. 25-octies del DLgs. 231/2001.
Secondo la prospettazione accusatoria, tale società ...
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