Acquisti con plafond anche in assenza di dichiarazione IVA
La Cassazione valorizza i principi precedentemente affermati in relazione alla spettanza del credito d’imposta
Con l’ordinanza n. 14190 depositata ieri, 24 maggio 2019, la Cassazione ha riconosciuto la bontà del plafond maturato in un’annualità per la quale era stata omessa la dichiarazione IVA, al fine di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) nell’anno successivo.
La decisione della Suprema Corte di ieri è diretta conseguenza dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016. In tale sede si era affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell’eccedenza di IVA detraibile, il suddetto credito d’imposta (risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti nel corso dell’anno) deve essere riconosciuto. Il diritto
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41