Continua a essere negato il cumulo tra adesione e sospensione feriale
La tesi della retroattività del DL n. 193/2016 prende però sempre più piede
Il termine per il ricorso, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, è di 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo, e, trattandosi di termine processuale, non ci sono dubbi sul fatto che sia soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, di cui all’art. 1 della L. 742/69 (dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno).
Detto termine può essere sospeso per 90 giorni dall’istanza di accertamento con adesione, come prevede espressamente l’art. 6 comma 3 del DLgs. 218/97.
L’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016 stabilisce che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Tale intervento legislativo si è reso ...
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