Adeguata verifica semplificata con basso rischio di riciclaggio
Le nuove Linee guida del CNDCEC suggeriscono di provvedere comunque alla formalizzazione del processo di determinazione del rischio effettivo
Nelle nuove Linee guida antiriciclaggio, pubblicate lo scorso 23 maggio dal CNDCEC, si evidenzia come l’adeguata verifica semplificata trovi applicazione nei casi in cui il rischio effettivo sia “poco significativo” ovvero “non significativo”. Quest’ultima fattispecie si riferisce alle prestazioni professionali differenti da quelle elencate nella Tabella n.1 della Regola tecnica n. 2, per le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste.
Secondo l’art. 23 del DLgs. 231/2007, fermo l’obbligo di commisurare l’estensione dell’adeguata verifica al rischio effettivamente rilevato, ai fini dell’applicazione di misure semplificate, il professionista tiene conto di indici di basso rischio ...
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