Per distacco non autentico con sede secondaria non autonoma sanzione unica
Per l’INL non vi è autonomia se la sede costituisce un mero ufficio di rappresentanza
Nel caso di distacco transnazionale non autentico, posto in essere tra distinte sedi del medesimo soggetto aziendale, andrà applicata un’unica sanzione amministrativa se l’unità locale ubicata in Italia non è dotata di propria autonomia.
Questo il chiarimento contenuto nella nota n. 5398 di ieri, che l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito ad un proprio ufficio territoriale, il quale aveva riscontrato un distacco transnazionale non rispondente ai requisiti di legittimità, previsti dal DLgs. 136/2016, posto in essere da un’azienda estera che aveva distaccato del personale presso una propria unità locale, ubicata in Italia.
Si ricorda che il distacco transnazionale si configura, ai sensi del DLgs. 136/2016, tutte le volte in cui, nell’ambito di una prestazione
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