Cessione parziale dell’ecobonus solo con più fornitori
La detrazione spettante per gli interventi eseguiti da un unico fornitore deve essere ceduta interamente dal contribuente
Ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013 n. 63, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
È possibile cedere anche la detrazione dell’80% o dell’85% spettante nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013 (risposta interpello Agenzia Entrate n. 109/2019).
Con il provvedimento del 18 aprile 2019 n. 100372,
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