Recupera l’IVCA il contraente che trasferisce la residenza all’estero
Potrebbe valere la stessa procedura seguita quando la polizza è liquidata in perdita e l’imposta viene restituita e recuperata poi dall’intermediario
L’art. 1, comma 2-sexies del DL 24 settembre 2002 n. 209 prevede l’applicazione dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) emessi da compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti, e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia estera, non avendo optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/73, non è tenuta all’applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
In ciascun anno, la base imponibile del prelievo è costituita dal valore del contratto assicurativo
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