Responsabile il curatore per i danni arrecati al fallito
L’azione prescinde dall’approvazione del rendiconto e il fallito deve provare la condotta, il danno e il nesso di causalità
La responsabilità del curatore fallimentare per il danno arrecato al fallito ha natura extracontrattuale e soggiace alla disciplina generale della responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16589, depositata ieri.
Nel caso di specie, una società, conclusa la procedura fallimentare alla quale era stata sottoposta, agiva in giudizio contro il curatore per il risarcimento dei danni dallo stesso arrecati, sia nella predetta qualità di curatore sia nella qualità di commissario giudiziale, nel corso delle procedure concorsuali alle quali era stata assoggettata.
Veniva, in particolare, richiesto il ristoro per i pregiudizi subiti, consistenti – tra gli altri – nella mancata emissione di note di variazione IVA ...
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