L’atto di dotazione del trust non è un fatto imponibile
La Cassazione mette fine al contrasto di orientamenti sull’applicazione del prelievo indiretto
Con la sentenza in commento, n. 16701, depositata ieri, la Cassazione chiarisce, forse definitivamente, che l’atto di dotazione del trust, che comporta il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati dal disponente, non costituisce un fatto imponibile, mentre è tassabile il trasferimento finale al beneficiario.
La sentenza ha grande rilievo, perché la Cassazione, ancorché non pronunci a Sezioni Unite, prende posizione sul contrasto di orientamenti esistenti in seno alla sezione tributaria, che ormai dovrebbe considerarsi risolto, e stabilisce apertamente che la pretesa di assoggettare a tassazione l’atto di segregazione in trust è incostituzionale, in quanto il vincolo di destinazione non rivela un indice di capacità contributiva
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