Incerti i presupposti del controllo congiunto per le società a controllo pubblico
È dibattuto se rilevino anche comportamenti concludenti
Al fine di stabilire se una società possa essere qualificata come società a controllo pubblico occorre accertare se sia configurabile il controllo ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) e m) – recanti, rispettivamente, le definizioni di “controllo” e di “società a controllo pubblico” – del DLgs. 175/2016 (c.d. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
In questa prospettiva rileva la nozione di “controllo congiunto”, oggetto di un dibattito in cui sono di recente intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza 22 maggio 2019 n. 16, in cui la Corte ricorda che tale nozione, coniata dalla giurisprudenza amministrativa, evoca la possibilità di accordi più o meno formali tra pubbliche amministrazioni.
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