Affitto d’azienda in crisi con deroga al mantenimento dei diritti del lavoratore
L’art. 2112 c.c. può essere disapplicato se c’è un accordo con il curatore o il debitore di un concordato preventivo liquidatorio omologato
L’art. 2112 c.c. stabilisce, con riguardo ai rapporti di lavoro pendenti alla data dell’affitto dell’azienda o di un ramo della stessa, che nei contratti stipulati dal concedente subentra l’affittuario: quest’ultimo è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi, applicabili – nel medesimo settore – all’affittuario.
È, inoltre, disposto che il concedente e l’affittuario siano obbligati in solido, senza possibilità di deroga in base ad un accordo delle parti, per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore ...
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