Termine annuale anche per l’insinuazione del credito sopravvenuto
La tesi contraria rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza e del diritto di difesa
Con sentenza n. 18544, depositata ieri, la Cassazione stabilisce che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione del fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 101 commi 1 e 4 del RD 267/42, per essi, invece, il termine annuale di presentazione delle domande decorre, dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, dal momento in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo.
Nel caso di specie, a fronte della decisione del curatore fallimentare di sciogliere un contratto preliminare di trasferimento immobiliare ex art. 72 del RD 267/42, una società presentava la domanda di insinuazione al passivo del fallimento per il credito “da restituzione” vantato a titolo di caparra
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