Crediti accise compensabili su Province diverse se autorizzati
Necessaria l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del credito, non basta la sola presentazione dell’istanza di trasferimento del credito
L’operatore economico non può compensare in maniera unilaterale il proprio credito accise sull’energia elettrica maturato su una Provincia a copertura di un debito esistente su una Provincia diversa senza il previo nulla osta della Dogana competente per la Provincia presso la quale è sorto il credito. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 18618 depositata ieri, che ha confermato l’atto di accertamento dell’Ufficio doganale e le relative sanzioni.
In particolare, una società che opera nel settore dell’energia elettrica aveva compensato il proprio credito, sorto in una Provincia italiana, con un debito maturato presso un’altra Provincia, senza tuttavia comunicare preventivamente alle Dogane coinvolte l’operazione ed esserne
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