Anche con perdite pregresse eccedenze di interessi trasferibili al consolidato
Non è possibile solo quando verrebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse ex art. 118 comma 2 del TUIR
In caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, in base a quanto previsto dall’art. 96, comma 7 del TUIR, in vigore fino al 2018:
- l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo;
- se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente utilizzato per la deduzione.
Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
Attraverso questa disposizione, si consente ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale
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