Fondo patrimoniale privo di soggettività fiscale
I redditi devono essere attribuiti in quote paritarie, indipendentemente dalla titolarità originaria del bene
Negli ultimi anni non è infrequente assistere, con l’obiettivo di tutela del patrimonio familiare, a ipotesi di inclusione dei beni personali dei coniugi in un fondo patrimoniale, istituto giuridico che, è bene precisarlo sin da subito, non assume una propria autonomia ai fini delle imposte sui redditi. E che, conseguentemente, in quanto “entità” non deve assolvere in via autonoma alla presentazione di una dichiarazione secondo le disposizioni di cui al DPR n. 322/98.
Pertanto, il fondo non configura un autonomo soggetto di diritto, ma assurge alla figura di patrimonio separato e di destinazione in considerazione del fatto che, rispettivamente, i beni compresi nel fondo si sottraggono alla regola di cui all’art. 2740 c.c., nonché per effetto della destinazione (dei beni
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