Cessione della detrazione assimilabile ai contributi
Il componente positivo di reddito si rileva solo dopo l’accettazione del cessionario
Le incertezze che contraddistinguono il trattamento contabile, in capo al beneficiario, della detrazione per le spese di riqualificazione energetica su edifici esistenti (art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006) si riflettono anche sulla successiva cessione del corrispondente credito.
Posto che l’agevolazione non dovrebbe essere rilevata nell’esercizio di sostenimento delle spese come credito d’imposta (in quanto tale trattamento contabile non pare coerente con la natura dell’agevolazione, che costituisce una detrazione), nella specie non dovrebbero trovare applicazione le indicazioni fornite dal documento OIC 15 in merito alla cessione del credito.
Tanto premesso, nell’esercizio di sostenimento della spesa, il beneficiario della detrazione rileva ordinariamente l’operazione
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