Rimborso parziale di OICR non imponibile
Se con la distribuzione si riduce il valore nominale delle quote, il rimborso riduce per l’intero ammontare il costo medio di sottoscrizione o acquisto
Secondo l’art. 26-quinquies del DPR 600/73, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR mobiliari chiusi (art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR) è applicata una ritenuta alla fonte del 26%.
La base imponibile della ritenuta è rappresentata dall’ammontare dei:
- proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
- proventi compresi nella differenza tra il valore “effettivo” di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse.
In merito alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41