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LAVORO & PREVIDENZA

Decorrenza degli effetti economici delle dimissioni annullate incerta

In particolare sul piano retributivo nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati due diversi orientamenti

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 19 luglio 2019

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Le dimissioni possono essere oggetto di annullamento solo per determinati motivi, in particolare in presenza di vizi della volontà, come l’errore, la violenza o il dolo (art. 1427 c.c.).
Sono, ad esempio, annullabili le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto la minaccia del licenziamento per giusta causa, a condizione che venga accertata l’inesistenza del diritto del datore a recedere ai sensi dell’art. 2119 c.c. (Cass. n. 8298/2012), oppure in presenza di un comportamento intimidatorio e oggettivamente ingiusto posto in essere ai danni del lavoratore, tale da costituire una violenza psicologica (cfr. Cass. n. 15161/2015).

Altra ipotesi di annullamento per vizio della volontà è l’errore, che deve però riguardare una qualità essenziale del contratto: è il caso, ad esempio,

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