Decorrenza degli effetti economici delle dimissioni annullate incerta
In particolare sul piano retributivo nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati due diversi orientamenti
Le dimissioni possono essere oggetto di annullamento solo per determinati motivi, in particolare in presenza di vizi della volontà, come l’errore, la violenza o il dolo (art. 1427 c.c.).
Sono, ad esempio, annullabili le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto la minaccia del licenziamento per giusta causa, a condizione che venga accertata l’inesistenza del diritto del datore a recedere ai sensi dell’art. 2119 c.c. (Cass. n. 8298/2012), oppure in presenza di un comportamento intimidatorio e oggettivamente ingiusto posto in essere ai danni del lavoratore, tale da costituire una violenza psicologica (cfr. Cass. n. 15161/2015).
Altra ipotesi di annullamento per vizio della volontà è l’errore, che deve però riguardare una qualità essenziale del contratto: è il caso, ad esempio,
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