Niente regole sui frontalieri nell’impiego pubblico
Secondo l’Agenzia vale il principio di tassazione esclusiva nello Stato che eroga le remunerazioni
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 281 di ieri, 19 luglio 2019, individua il trattamento impositivo dei redditi percepiti, a fronte della prestazione di insegnante di musica in Italia, da parte di un residente in Austria che ha un figlio a carico e lavora alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano.
L’Agenzia osserva che l’art. 15, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Austria, avente a oggetto le remunerazioni per il lavoro dipendente prestato nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, esclude dal proprio ambito applicativo quelle “pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale” in corrispettivo di servizi resi a tali enti. Nello specifico, pur trattandosi di una persona fisica residente in Austria nei pressi della frontiera ...
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