Negli appalti pubblici prededucibilità del credito del subappaltatore incerta
Con due ordinanze interlocutorie si richiede l’intervento delle Sezioni Unite
La Cassazione, con l’ordinanza 23 luglio 2019 n. 19877 e in precedenza con l’ordinanza 12 luglio 2019 n. 18837, ha ritenuto necessario sottoporre al Primo presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, l’interrogativo secondo cui, ove residui un credito dell’appaltatore verso l’amministrazione appaltante e l’amministrazione abbia in base al contratto opposto la condizione di esigibilità di cui all’art. 118 del DLgs. 163/2006, il curatore, che voglia incrementare l’attivo, debba subire (o meno) la prededuzione del subappaltatore, in ragione della concreta funzionalità rispetto agli interessi della massa.
Nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell’appaltatore e sia vigente un contratto di subappalto, si pone la ...
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